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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.2.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
10.2.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 275-bis, comma 1, le parole da: «, quando ne abbia accertato la disponibilità» a: «mezzi e strumenti anzidetti» sono sostituite dalle seguenti: «previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice impone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti ovvero la polizia giudiziaria ne accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'Interno».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) premettere alla lettera c), la seguente:

   0c) all'articolo 282-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il pubblico ministero, svolte obbligatoriamente indagini patrimoniali sull'indagato e sulla persona offesa, richiede al giudice di ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore dei figli e delle persone conviventi. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento, salvo che, con adeguate e specifica motivazione fondata su comprovati elementi, ritenga l'indagato privo di mezzi di sussistenza. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. Avverso il provvedimento di rigetto il pubblico ministero può proporre appello ai sensi dell'articolo 310»;

   b) alla lettera c), numero 3), secondo periodo, sostituire le parole: può imporre con la seguente: impone;

   c) alla medesima lettera c), numero 4), sostituire le parole da: , anche congiunta, fino alla fine, con le seguenti: della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali, più gravi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti. In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'Interno. ;

   d) alla lettera d), numero 1), terzo periodo, sostituire le parole da: ,anche congiunta, fino alla fine, con le seguenti: della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali, più gravi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti. In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'Interno. ;

   e) alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    2-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 282-bis».