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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.8.in II Commissione in sede referente riferita al C. 1294

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2023  [ apri ]
1.8.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3.1.
(Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)

   1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa».

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti

   b) dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:

   2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.