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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.102. in Assemblea riferita al C. 1294-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/10/2023  [ apri ]
7.102.

  Al comma 1, sostituire le parole: , senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, con le seguenti: con immediatezza.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 2:

    dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: provvede con decreto motivato trasmesso al procuratore della Repubblica e;

    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pubblico ministero procede, in ogni caso, alla verifica della sussistenza dei presupposti per richiedere la misura cautelare qualora sopraggiungano nuovi elementi;

   dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 398 del codice di procedura penale:

   a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei casi previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, il giudice accoglie la richiesta avanzata dal pubblico ministero valutando, ai fini dell'ammissibilità, la sola iscrizione di uno dei delitti ivi previsti. Avverso l'eventuale provvedimento di rigetto il pubblico ministero può proporre riesame ai sensi dell'articolo 309; il tribunale annulla il provvedimento di rigetto e trasmette gli atti al giudice affinché provveda immediatamente.”;

   b) al comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, il termine di dieci giorni non è in alcun modo derogabile, salvo differimento motivato di non oltre dieci giorni.”»;

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «, per l'ammissione dell'incidente probatorio e di indifferibilità dei termini.».