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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.01. in Assemblea riferita al C. 1294-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/10/2023  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di ascolto del minore e assunzione delle informazioni)

  1. All'articolo 362 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, le parole: «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «provvede al loro ascolto diretto avvalendosi anche»;

   b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

   «1-ter. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria anche in sede di presentazione della denuncia o della querela, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».