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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.102. in Assemblea riferita al C. 1294-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/10/2023  [ apri ]
6.102.

  Al comma 1, sostituire le parole da: entro dodici mesi fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: lo Stato garantisce che gli operatori e le operatrici e i professionisti e le professioniste che possono entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, magistrate, personale della giustizia, ausiliari del giudice, avvocati, avvocate, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza sulle donne e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con l'Unione delle province d'Italia, con l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani, con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con Formez-PA e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza, adottano le linee guida volte a disciplinare tempi e modalità relative alla formazione degli operatori e delle operatrici che, per ragione del proprio ufficio o servizio possono entrare in contatto con le donne vittime di violenza, per far sì che le vittime di violenza ricevano un'assistenza adeguata da parte di personale all'uopo formato.
3. La formazione del personale di cui al comma 1 è inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e la stessa è coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance dell'amministrazione pubblica, e trova la piena integrazione nel ciclo della performance con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne e contro la violenza domestica, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.
4. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della Giustizia alla Scuola superiore di magistratura ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia.