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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.1. in Assemblea riferita al C. 1294-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/10/2023  [ apri ]
6.1.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: «o iscritti alle scuole di specializzazione forense» sono sostituite dalle seguenti: «e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari».
  4. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.
  5. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei principi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 18.