Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso)
1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) – Chiunque, in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità`;
2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».
2. Agli effetti del presente articolo, si considera consenso quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. Se in qualsiasi momento del rapporto la persona esprime in qualsiasi modo di non voler proseguire, l'eventuale proseguimento dell'altra parte è violenza sessuale.