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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.08. in Assemblea riferita al C. 1294-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/10/2023  [ apri ]
16.08.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso)

  1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) – Chiunque, in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
   Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

   1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità`;

   2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

   3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

   Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

  2. Agli effetti del presente articolo, si considera consenso quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. Se in qualsiasi momento del rapporto la persona esprime in qualsiasi modo di non voler proseguire, l'eventuale proseguimento dell'altra parte è violenza sessuale.