Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali e modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di termini per la querela di parte)
1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 609-ter.1 – (Molestie sessuali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona è punito con la pena della reclusione da due a quattro anni.
La pena è aumentata della metà se dal fatto, commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61».
2. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e 609-ter» sono sostituite dalle seguenti «, 609-ter e 609-ter.1»;
b) al secondo comma, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «trentasei».