stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.07. in Assemblea riferita al C. 1294-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/10/2023  [ apri ]
16.07.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali e modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di termini per la querela di parte)

  1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 609-ter.1 – (Molestie sessuali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona è punito con la pena della reclusione da due a quattro anni.
   La pena è aumentata della metà se dal fatto, commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61».

  2. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «e 609-ter» sono sostituite dalle seguenti «, 609-ter e 609-ter.1»;

   b) al secondo comma, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «trentasei».