Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 609-ter al codice penale)
1. All'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le circostanze attenuanti non possono essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti di cui al primo comma, numeri 5) e 5-ter)».