Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 575, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona»;
b) all'articolo 579, primo comma, le parole: «un uomo, col consenso di lui» sono sostituite dalle seguenti: «una persona, con il suo consenso»;
c) all'articolo 584, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».