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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.039. in Assemblea riferita al C. 1294-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/10/2023  [ apri ]
16.039.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Tutela delle vittime di violenza in relazione all'accesso all'anagrafe nazionale della popolazione residente)

  1. In deroga all'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è vietato il rilascio di documenti e informazioni, di cui al comma 1 del medesimo articolo 33, relativi a una persona offesa da alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero relativi a un suo parente o affine di primo o di secondo grado, se la richiesta proviene dall'autore o dal presunto autore del reato, dal momento in cui è esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o all'archiviazione dell'azione penale. Il rilascio a qualunque altro soggetto è consentito solo se il richiedente specifica e dimostra l'uso che debba fare della certificazione.
  2. Il Governo provvede ad adeguare l'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
  3. Al titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

   «Art. 329-bis. (Obbligo di comunicazione all'anagrafe nazionale della popolazione residente)1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 329 del presente codice, quando le indagini preliminari riguardano alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, su richiesta motivata della persona offesa o del suo difensore, con l'esercizio dell'azione penale, ne dà immediata comunicazione all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che vietano il rilascio di documenti e informazioni previsti dall'articolo 33, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, relativi alla persona offesa da alcuno dei predetti delitti, o a un suo parente o affine di primo o di secondo grado, all'autore o al presunto autore del reato, dal momento in cui è esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o all'archiviazione dell'azione penale».

  4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, regolamenta l'accesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle informazioni riguardanti l'esercizio dell'azione penale e i procedimenti penali aventi per oggetto alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale.