Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ai sensi dell'articolo 473-bis.40 del codice di procedura civile».