Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
f-bis) delitti previsti dagli articoli 572 e 600-ter, commi terzo, quarto e sesto, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dagli articoli 600-quater e 609-undecies dello stesso codice.