Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale)
1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) – Chiunque, in assenza di consenso, ovvero con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».