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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.101. in Assemblea riferita al C. 1294-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/10/2023  [ apri ]
15.101.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) al comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «autore del reato», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, nel caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza alla persona offesa, quando è dichiarata l'estinzione ex articolo 150 del codice penale, il decreto che dispone l'archiviazione ex articolo 409 del codice di procedura penale, ovvero, nei casi di cui all'articolo 69 del codice di procedura penale, sentenza di estinzione ex articolo 129 del codice di procedura penale, comma 1.»;

    2) sono aggiunte, in fine, le parole: «oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza».

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   c) al comma 2, dopo le parole: «dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, nel caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa o convivenza, dalla emissione del decreto che archivia il procedimento ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale nel caso di estinzione ex articolo 150 del codice penale»;

   d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Se l'indennizzo in favore di orfani di omicidio è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza alla persona offesa è stato riconosciuto a seguito di provvedimento di archiviazione ex articolo 409 del codice di procedura penale per estinzione del reato ex articolo 150 del codice penale, in caso di riapertura delle indagini ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura penale l'indennizzo è sospeso. Se, a seguito di riapertura delle indagini, il procedimento penale si conclude con la condanna di persona diversa dal coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva per la morte della vittima, l'indennizzo è revocato, senza obbligo di restituzione delle somme già percepite dai beneficiari in buona fede, fermo restando il diritto degli aventi diritto ad esercitare azione di risarcimento a carico della persona condannata in via definitiva. Se la riapertura delle indagini non determina l'individuazione di responsabile diverso, l'indennizzo riprende ad essere corrisposto, ivi comprese le somme trattenute durante la sospensione».