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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.101. in Assemblea riferita al C. 1294-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/10/2023  [ apri ]
14.101.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: sempre subordinata fino alla fine del comma con le seguenti: comunque subordinata alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati dal giudice prevedendo la durata minima di un anno e la partecipazione almeno bisettimanale e previa acquisizione del consenso personale dell'imputato alla partecipazione espresso innanzi al giudice, previo obbligatorio parere della persona offesa. Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce comunque inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1. Il pubblico ministero chiede la revoca della sospensione anche in tutti i casi in cui ritenga che il condannato tiene condotte incompatibili col percorso di recupero in atto.

  Conseguentemente:

   al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: all'ufficio di esecuzione, fino alla fine del comma, con le seguenti: immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna e al pubblico ministero. L'ufficio di esecuzione esterna provvede, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della sentenza, ed esclusivamente tramite personale appositamente formato in materia di contrasto alla violenza di genere e domestica, ad avviare il condannato al corso predisponendone il programma individuale, differenziato a seconda del delitto commesso e della condotta tenuta dal condannato. L'ufficio esecuzione esterna e il pubblico ministero tramite la polizia giudiziaria con controlli periodici, accertano l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero. L'ufficio di esecuzione esterna, ricevuta dal centro l'attestazione di esito positivo del corso e l'assenza del rischio di reiterazione del reato lo comunica, con proprio parere, al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza al fine di avviare il procedimento di verifica dell'esito positivo nelle forme previste dall'articolo 666 del codice. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale.
   Nei casi previsti dal comma precedente, con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le modalità di accreditamento presso il citato Ministero degli enti che svolgono i corsi, differenziati per tipo di violenza, nonché le modalità di individuazione e controllo dei requisiti dei centri e delle associazioni e delle spese.;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Il provvedimento previsto dall'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, come modificato dalla presente disposizione, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.