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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.0101. in Assemblea riferita al C. 1294-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/10/2023  [ apri ]
14.0101.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Pene accessorie e misure di sicurezza)

  1. Dopo l'articolo 572 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 572-bis.
(Pene accessorie e misure di sicurezza)

   Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572, secondo comma, commesso in presenza o in danno di persona minore, è sempre ordinata la pena accessoria di cui all'articolo 34, commi secondo e quarto.
   Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572, a una pena non inferiore a due anni di reclusione è sempre ordinata la pena accessoria del divieto di utilizzo di strumenti informatici o telematici, se utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato, per un tempo pari alla durata della pena principale.
   Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 a una pena non inferiore a due anni di reclusione sono sempre ordinate:

   a) la misura di sicurezza della libertà vigilata, con l'espressa prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa, per la durata non inferiore alla pena principale, prevedendo le modalità di controllo cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, indicando una distanza che assicuri il tempestivo intervento della polizia giudiziaria a tutela della persona offesa. Il giudice, con specifica motivazione sulla compiuta valutazione del rischio nel caso concreto per la persona offesa, può disporre che non siano applicate le particolari modalità di controllo;

   b) la misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento dello straniero dallo Stato ai sensi dell'articolo 235.

   Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato.

Art. 572-ter.

   La violazione della pena accessoria prevista dall'articolo 572-bis è punita con la pena della reclusione da uno a due anni ed è sempre ordinata la confisca dei beni utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato».

  2. Dopo l'articolo 612-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-quater.
(Pene accessorie e misure di sicurezza per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter)

   Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dall'articolo 612, terzo comma commesso in presenza o in danno di persona minore, ovvero 612-ter aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 11-quinquies perché commesso in presenza o in danno di persona minore, è sempre ordinata la pena accessoria di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
   Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter a una pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni è sempre ordinata la pena accessoria del divieto di utilizzo di strumenti informatici o telematici, se utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato, per un tempo pari alla durata della pena principale. La violazione è punita con la pena della reclusione da uno a due anni ed è sempre ordinata la confisca dei beni utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato.
   Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter a una pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni di reclusione sono sempre ordinate:

   a) la misura di sicurezza della libertà vigilata, con l'espressa prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa, per la durata non inferiore alla pena principale, prevedendo le modalità di controllo cui all'articolo 275-bis, indicando una distanza che assicuri il tempestivo intervento della polizia giudiziaria a tutela della persona offesa. Il giudice, con specifica motivazione sulla compiuta valutazione del rischio nel caso concreto per la persona offesa, può disporre che non siano applicate le particolari modalità di controllo;

   b) la misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento dello straniero dallo Stato ai sensi dell'articolo 235.

   Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato».

  3. All'articolo 288 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Nei casi previsti dagli articoli 572, comma 2, e 612-bis comma 3, del codice penale, commesso in presenza o in danno di persona minore, ovvero 612-ter aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 11-quinquies perché commesso in presenza o in danno di persona minore, è sempre disposta la sospensione della responsabilità genitoriale».

  4. All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Nei casi previsti dagli articoli 572-bis e 612-quater del codice penale il pubblico ministero e il magistrato di sorveglianza, secondo le rispettive competenze, provvedono ad assumere le determinazioni previste dal comma precedente con priorità assoluta e, comunque, prima dell'eventuale scarcerazione».