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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.04. in Assemblea riferita al C. 1294-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/10/2023  [ apri ]
10.04.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Dopo l'articolo 384-bis del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 384-ter.
(Fermo di indiziato del delitto in casi particolari)

   1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582 limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577 primo comma n. 1, secondo comma, e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, ovvero vi siano specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, e non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.
   2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 384, commi 2 e 3, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.
   3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3.».