Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di incidente probatorio)
1. All'articolo 394 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di richiesta di incidente probatorio nei procedimenti di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero procede sempre ai sensi degli articoli 393 e 395».