Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili.