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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1002. in Assemblea riferita al C. 1275-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/12/2023  [ apri ]
1.1002.

  Al comma 1, sostituire le parole: minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con le seguenti: previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  Conseguentemente, al comma 2:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) definire, per ciascuna categoria di lavoratori, una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, comprensiva del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e prevedendo che, in ogni caso, il trattamento economico minimo orario non sia inferiore a 9 euro lordi. La determinazione del trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è rimessa a un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei princìpi e delle finalità della presente lettera:»;

   alla lettera b):

    sopprimere la parola: minimi;

    sostituire le parole: maggiormente applicati con le seguenti: sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.;

   sostituire la lettera c), con la seguente:

   «c) estendere i trattamenti economici complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro individuati in base al criterio di cui alla lettera a), nel caso di pluralità o mancanza di contratti o accordi collettivi nazionali applicabili, sia specifici che per il settore di riferimento o categoria merceologico-produttiva interessata, ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte, anche avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione»;

   sopprimere la lettera g).