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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.2. in Assemblea riferita al C. 1239-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/07/2023  [ apri ]
6.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell'ente»;

   b) il comma 4 è abrogato.

  1-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5».

  1-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è soppresso.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, quantificati in euro 2.257.773 per l'anno 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco.

ident. 6.3.