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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.04. in Assemblea riferita al C. 1239-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/07/2023  [ apri ]
5.04.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5.1
(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

  1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a decorrere dal 2023: quanto a 0,66 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; quanto a 1,82 milioni di euro dalle somme da trasferire dal Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali all'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP); quanto a 7,92 milioni di euro dal contributo del Ministero della salute all'istituto superiore di sanità; quanto a 11,09 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiento e della sicurezza energetica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; quanto 5,49 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiento e della sicurezza energetica all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; quanto a 7,99 milioni di euro della somma del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare all'istituto nazionale di statistica; quanto a 1,17 milioni di euro del Fondo della presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dell'agenzia spaziale italiana; quanto a 4,63 milioni di euro delle somme del Ministero del lavoro e delle politiche attive da trasferire all'Inail per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; quanto a 8,27 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche attive da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ident. 5.03.