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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.02. in Assemblea riferita al C. 1239-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/07/2023  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

  1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.