Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Composizione e gestione della crisi nell'impresa)
1. L'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per il periodo in cui i crediti risultano posseduti, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.