Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Modifiche alla disciplina del supporto per la formazione e il lavoro)
1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «l'interessato» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 6-bis,».
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. L'interessato già in possesso di titoli di studio universitari, attestati di partecipazione a corsi di formazione riconosciuti o valide certificazioni di specifiche competenze, individua autonomamente progetti di formazione cui partecipare, anche in ragione dell'aderenza con il percorso di studi intrapreso e le competenze acquisite, dandone immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.».