Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, alle lettere a), b) e c), dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «63.600 euro» e le parole: «100.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «127.200 euro».