Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Permessi non retribuiti)
1. I vertici elettivi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali.
2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma 1 devono darne comunicazione scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima, o in caso di impegni urgenti e improcrastinabili col massimo anticipo possibile.