Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3.2.4), con il seguente:
3.2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) può delegare competenze nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, previa designazione del Direttore nazionale degli armamenti medesimo;».