Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di evitare potenziali conflitti tra decisioni assunte e competenze dell'organo giurisdizionale di appartenenza e considerata la gravosità degli incarichi di cui al presente comma, sia in termini di tempo impiegato che di esposizione mediatica, i magistrati operanti in organi monocratici di giustizia sportiva sono collocati fuori ruolo durante tutto il periodo di svolgimento dei predetti incarichi.