Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di statistica)
1. Le sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, riferite all'accertamento di violazioni commesse negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, non si applicano.
2. All'articolo 7 del decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, il terzo periodo del comma 1 è soppresso.