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Legislatura XIX

Proposta emendativa 28.51. in Assemblea riferita al C. 1239-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/07/2023  [ apri ]
28.51.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, a tal fine utilizzando, per il 2023, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non utilizzate. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico.
  2-ter. Per i contratti di cui al comma 2-bis si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al medesimo comma 2-bis possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
  2-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis del presente articolo.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.