Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.