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Legislatura XIX

Proposta emendativa 28.021. in Assemblea riferita al C. 1239-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/07/2023  [ apri ]
28.021.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Comandi e distacchi di personale)

  1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica».

ident. 28.020.