Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28.1.
(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198)
1. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse.