Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: «senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla» sono sostituite dalle seguenti: «e tale che in ogni regione si determini l'attivazione di corsi in misura sufficiente al fabbisogno di docenti abilitati di cui necessitano le scuole di quel territorio».