stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.4. in Assemblea riferita al C. 1239-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/07/2023  [ apri ]
2.4.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-bis. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2-ter a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato «Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS» di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
  4-ter. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis.
  4-quater. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 2-bis, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.