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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.04. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
8.04.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni concernenti il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)

  1. Il comma 470 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

   «470. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al presente comma, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2023 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale – posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero, o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di cui al precedente periodo. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2023 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 471 a tal fine incrementata, per l'anno 2023, di euro 1.567.346 e, a decorrere dal 2024, di euro 2.846.490. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in “Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica” e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.567.346 per l'anno 2023 e a euro 2.846.490 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.