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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.03. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
8.03.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di medici di medicina fiscale)

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Allo scopo di garantire continuità nella effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia e di non disperdere le professionalità presenti, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nelle liste stesse. A tal fine, la disciplina emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è integralmente recepita dalle convenzioni di cui al presente comma, le quali assicurano un'equa distribuzione, tra tutti i medici, degli accertamenti medico legali da effettuare, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai medici inseriti nelle liste ad esaurimento, è riconosciuta la facoltà di poter optare per il trattamento normativo ed economico previsto dalla disciplina di cui al periodo precedente, in luogo di quello stabilito dalle convenzioni.»
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.