Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)
1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali determinate dalla cessata emergenza pandemica da SARS-CoV-2, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.