Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale)
1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Nei servizi delle Aziende sanitarie che esercitino funzioni di organizzazione, programmazione, acquisto e controllo di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie l'accesso ai concorsi per la qualifica dirigenziale è consentito in deroga al requisito della specializzazione di cui al precedente comma 1, lettera b)».