Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Indennità per il servizio prestato in zone disagiate)
1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.