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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.04. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
6.04.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Indennità per il servizio prestato in zone disagiate)

  1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.