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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.025. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
6.025.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei princìpi di cui al primo periodo.
  2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
  3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'organo di governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.
  5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei princìpi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.
  6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis.