Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. I compensi professionali corrisposti ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, spettano anche agli avvocati dipendenti di aziende sanitarie locali e ospedaliere.
2. I compensi di cui al presente articolo sono imputati al fondo rischi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.