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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.02. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Trattamento normativo ed economico dei medici in formazione specialistica)

  1. Il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dal seguente:

   «1. Per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di specializzazione in medicina generale e in cure primarie. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentita la conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e i sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale e delle cure primarie sono stabilite le modalità di attivazione e l'ordinamento del corso quadriennale in medicina generale e delle cure primarie. I diplomi già conseguiti o in corso di conseguimento se il corso è iniziato all'atto della data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano a essere titolo per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale. Il diploma di specializzazione in cure primarie è equipollente al diploma di medicina generale e in cure primarie».

  2. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dai seguenti:

   «2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, previo confronto con i sindacati maggiormente rappresentativi della dirigenza medica, è disciplinato il trattamento economico, previdenziale e normativo dei medici in formazione specialistica, compresa la formazione in medicina generale, prevedendo una specifica tipologia di formazione lavoro disciplinata in un'apposita sezione contrattuale all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria del personale del Servizio sanitario nazionale, con riconoscimento di analoghi diritti e doveri, tenendo conto della precipua caratteristica di medico in formazione specialistica. La progressiva implementazione di autonome competenze specialistiche avviene in relazione al livello di autonomia raggiunto, come definito dal consiglio della scuola di specializzazione sulla scorta delle competenze specialistiche acquisite dal medico in formazione nei percorsi formativi teorico-pratici che siano stati sottoposti ad un processo di certificazione. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 38, il medico in formazione specialistica inserito nella rete formativa svolge attività professionalizzanti con l'affiancamento di tutor e supervisori qualificati e assume piena responsabilità e autonomia al termine del percorso formativo. Alla progressiva acquisizione di competenze specialistiche la contrattazione collettiva nazionale può prevedere un parallelo progressivo adeguamento del trattamento economico, ad esclusione della retribuzione di posizione che non è prevista per tale contratto di formazione-lavoro.
   2-bis. La formazione specialistica post-laurea delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico fisico e psicologo, nonché delle professioni mediche di odontoiatra e veterinario, avviene nelle medesime modalità previste dal comma precedente del presente articolo, ivi compreso il trattamento economico e normativo».