Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni per la ricerca sanitaria)
1. Al fine di sostenere il finanziamento della ricerca in favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dieci per cento» sono sostituite con le seguenti: «trenta per cento»;
b) le parole: «70.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «200.000 euro».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.