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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.017. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
6.017.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per la ricerca sanitaria)

  1. Al fine di sostenere il finanziamento della ricerca in favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dieci per cento» sono sostituite con le seguenti: «trenta per cento»;

   b) le parole: «70.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «200.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.