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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.010. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
6.010.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per la cura delle fibromialgie)

  1. Nelle more del riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.
  2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura delle fibromialgie, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.