Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».
Conseguentemente: alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale.