Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 possono utilizzare, a valere sulle proprie facoltà assunzionali, le procedure selettive interne riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.
Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: degli atenei aggiungere le seguenti: e del personale dei ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.