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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.3. nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 1239

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2023  [ apri ]
5.3.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale di cui al primo periodo, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva, destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.